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Associazione Nazionale Ex-Allievi
Nunziatella
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MENTORING S T A T U T O Art.1 Denominazione 1) E' costituita in Firenze l'associazione "Nunziatella Mentoring ONLUS" 2) I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici. 3) L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, del decreto legislativo 460/97 e successive modifiche e variazioni; Art. 2 L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Art. 3 L'associazione ha sede legale in Firenze, Piazza di San Pancrazio n. 2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con l'associazione, è quello risultante dal libro soci. Art. 4 L'associazione "Nunziatella Mentoring", nel rispetto delle finalità dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, in coerenza e coordinamento con le attività della stessa e secondo un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione [CdA] perseguirà le finalità nel settore dell'istruzione ed dell'educazione. Pertanto, l'associazione, che non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti, si propone come attività di volontariato di: A) organizzare e gestire servizi di mentoring, cioè di consulenza ed orientamento professionale, gratuitamente prestati da ex allievi iscritti in un apposito Albo Mentori ad allievi ed ex allievi della Scuola Militare Nunziatella o di altre Scuole Militari, italiane o straniere, che di tale assistenza facciano espressa richiesta [Pupilli]; B) organizzare e gestire corsi di aggiornamento professionale per Mentori o per determinate categorie di Pupilli, nonché seminari, convegni di studio e simili; C) concedere o reperire borse di studio, premi ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale dei Pupilli meritevoli e di condizioni economiche disagiate; D) favorire e/o coordinare consorzi partecipativi (joint venture) con altre entità pubbliche o private, italiane o estere, intese a favorire lo studio delle attività di mentorato, gli scambi di informazioni e le metodologie formative nel campo dell'assistenza e dell'orientamento professionale, con particolare riferimento al modello formativo del Liceo Militare. Art. 5 Obblighi degli associati 1. L'adesione all'associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti Personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'associazione. 2. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 3. Gli aderenti si impegnano altresì a corrispondere il canone sociale nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci. Art.6 Diritti democratici degli associati Tutti gli aderenti all'associazione hanno diritto di voto e tutti possono essere eletti alle cariche sociali. Tutti gli aderenti all'associazione devono essere informati sull'attività dell'organizzazione e partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Art.7 Patrimonio Il patrimonio dell'associazione "Nunziatella Mentoring" è costituito, inizialmente, dal fondo di cui al suo atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante. Il patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con le sottoscrizioni di ulteriori Soci, nonché con oblazioni, donazioni, legati, lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, ove accettati dall'associazione. Art. 8 Soci - Organi associativi L'associazione è composta dai Soci Ordinari, dai Soci Onorari e dai soci Benemeriti ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri previsti dalle disposizioni del presente Statuto. Possono essere nominate soci Onorari le persone che si siano particolarmente distinte nella loro attività in modo coerente con le finalità ed i principi dell'associazione. La nomina dei Soci Onorari spetta al CdA, anche previa designazione dell'assemblea. Possono essere nominati soci Benemeriti quei soggetti, organizzazioni, enti pubblici o privati che sono interessati allo sviluppo delle finalità perseguite dall'associazione ed intendano contribuire alla realizzazione di esse e vengano così nominati dal CdA che determinerà altresì l'ammontare della relativa quota associativa. I soci Benemeriti, a meno che non abbiano anche i requisiti previsti per gli Ordinari ex art. 9, ed i soci Onorari possono intervenire in Assemblea ma non hanno diritto di voto. Il Comandante pro tempore della Scuola Militare Nunziatella è Socio Onorario di diritto. Art. 9 L'ammissione alla qualità di Socio Ordinario è subordinata alle seguenti condizioni:
La qualifica di Socio si perde:
Art. 11 Organi della associazione sono:
Assemblea generale dei soci L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal CdA, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il CdA ne ravvisi l'opportunità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. L'assemblea dei soci è convocata dal CdA anche fuori dalla sede dell'associazione a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino negli stessi termini la necessaria informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e deve essere allegata una relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno, perché gli associati possano averne adeguata informazione. Entro quindici giorni dalla riunione i soci che rappresentino almeno un sesto degli associati possono proporre, motivandola, l'integrazione dell'ordine del giorno. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intera compagine associativa e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Art. 13 Possono intervenire in assemblea tutti i soci. L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Tali modalità sono disciplinate da apposito regolamento assembleare. La partecipazione dell'Associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri Soci aventi diritto al voto; ciascun Associato può essere portatore di una sola delega. La regolarità della delega viene accertata dal Presidente dell'assemblea. Art. 14 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente accerta il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, constata la regolarità della costituzione, regola la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, indice le votazioni e ne proclama i risultati. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Art. 15 L'Assemblea in sede ordinaria:
L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la rappresentanza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; b) in seconda convocazione, con la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto Art. 17 Le deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate dai due terzi dei soci intervenuti. I verbali assembleari sono conservati a cura del Segretario, sono pubblicati nell'area riservata del sito telematico dell'associazione entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea. Art. 18 Le deliberazioni assembleari prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti gli associati. In caso contrario, esse sono annullabili su domanda degli associati assenti, dissenzienti e astenuti proposta entro tre mesi dalla data della pubblicazione del verbale a norma dell'articolo precedente. Art. 19 Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. L'Assemblea si riunisce con cadenza quadriennale, in sede ordinaria, su specifica convocazione del CdA, per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, tra il sesto e il secondo mese che precedono la scadenza delle cariche associative. Art. 20 L'associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di sette membri, fra i quali è compreso di diritto il Presidente dell'Associazione Nazionale ex Allievi della Nunziatella il quale potrà farsi rappresentare da un Consigliere Nazionale da lui delegato. La carica di Consigliere è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi. Il mandato dei Consiglieri è prorogato sino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nei casi di necessaria sostituzione dei Consiglieri eletti, subentreranno nell'ordine i primi dei non eletti per cooptazione. Esauriti questi, ed in mancanza del quorum strutturale, il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuova elezione del CdA. Art. 21 Il CdA dispone del patrimonio della associazione, a norma dell'art.6. Il CdA redige, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo e entro il successivo mese di luglio, quello consuntivo. Art. 22 Il CdA elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Art. 23 Il Presidente ha la rappresentanza legale della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre egli: a) convoca il CdA, lo presiede e propone le materie da trattarsi nelle relative riunioni; b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; c) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le sue riforme qualora si rendano necessarie; d) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni del CdA; e) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel più breve tempo, al CdA. In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Art. 24 Il Segretario, d'intesa col Presidente, provvede a tutto quanto necessario per la vita e lo svolgimento dell'attività dell'associazione e ne custodisce la relativa documentazione. Art. 25 Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'associazione; disgiuntamente al Presidente ha la firma per la gestione dei conti correnti. Art. 26 Il CdA si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta due dei suoi membri. La convocazione dovrà pervenire, anche posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata e contenere l'ordine del giorno e la concisa esposizione degli argomenti da trattare e dei dispositivi di deliberazione da adottare. La redazione, circolazione, catalogazione e raccolta per argomenti è responsabilità del Segretario, che cura anche la redazione delle minute delle riunioni, la firma per convalida delle medesime da parte del Presidente e la loro pronta circolazione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Art. 27 Le riunioni del CdA possono tenersi anche a mezzo video/tele/conferenza purché sia presente/collegata la maggioranza dei suoi membri e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. Art. 28 Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso l'associazione dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione, salvo quegli amministratori che abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Art. 29 Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell'associazione e sul suo patrimonio. Dell'attività di controllo condotta e dei fatti censurabili rilevati è fatta relazione agli Associati in occasione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio. Art.30 Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni, è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria degli Associati. L'assemblea ordinaria dei soci che procede alla nomina designa il Presidente del Collegio dei Revisori. Il mandato dei consiglieri scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I revisori dei conti possono esser revocati dall'assemblea ordinaria solo per giusta causa. Art. 31 Varie L'associazione avrà un libro inventario, un libro giornale ed il libro dei verbali del CdA. Avrà, inoltre, un Albo d'Oro dove saranno elencati i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti che sarà tenuto da un Conservatore di nomina presidenziale. Art. 32 L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
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